Cassazione penale Sez. I sentenza n. 26988 del 21 giugno 2023

ECLI:IT:CASS:2023:26988PEN

Massima

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Il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'articolo 164, comma 4, c.p. solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio. A tal fine, il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se il giudice di merito fosse a conoscenza della causa ostativa. La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una successiva sentenza di condanna determina anche la revoca del beneficio precedentemente concesso, in quanto la condanna a pena non sospesa costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con la precedente condanna, purché anche la seconda sospensione sia revocata. Il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'articolo 164, comma 4, c.p. se le cause ostative erano documentalmente note al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio. In tal caso, la revoca del beneficio successivamente concesso non determina automaticamente la revoca del beneficio precedentemente accordato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. FIORDALISI Domenic - rel. Consigliere

Dott. MANCUSO L.F.A. - Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere

Dott. TOSCANI Eva - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di TRENTO;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/~ le conclusioni del PG.
Il Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre avverso l'ordinanza del 20 settembre 2022 del Tribunale di Trento che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex articoli 168 164 c.p. il …

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