Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11170 del 22 agosto 1989

ECLI:IT:CASS:1989:11170PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 80 in relazione all'art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685 in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui prevedono un diverso trattamento tra colui che detenga una modica quantita` di stupefacenti per farne uso personale e chi, per lo stesso fine, importi un identico quantitativo dall'estero. Il principio di eguaglianza, fissato dall'art. 3 cost., deve intendersi nel senso che a ciascuno deve attribuirsi eguale trattamento a parita` di condizioni: poiche` la ipotesi di importazione (od esportazione) di sostanze stupefacenti e quella di detenzione ed acquisto si fondano su diversi presupposti di fatto, la diversa disciplina non realizza alcuna disparita`.   da vedere: Sen 07/07/1986 7088 sez 1 Pen

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