Consiglio di Stato sentenza n. 2105 del 2020

ECLI:IT:CDS:2020:2105SENT

Massima

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La procedura espropriativa relativa ai Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) è disciplinata da una normativa speciale che prevede un termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ben più ampio rispetto a quello ordinario, in ragione della complessità degli interventi di edilizia economica e popolare che solitamente coinvolgono una pluralità di soggetti attuatori e di terreni. Pertanto, il decreto di esproprio emesso entro il termine di diciotto anni dalla approvazione del P.E.E.P. è tempestivo e conforme a tale disciplina speciale, a prescindere dal richiamo nel provvedimento di norme di carattere generale come il d.P.R. n. 327 del 2001. L'Amministrazione comunale, nell'ambito della procedura espropriativa relativa al P.E.E.P., non è tenuta ad accettare proposte transattive manifestamente svantaggiose, come quelle formulate quando l'indennità di esproprio era ancora determinata sulla base di criteri legislativi successivamente dichiarati incostituzionali. Inoltre, il rifiuto di tali proposte non integra una violazione del dovere di buona fede, atteso che l'Amministrazione è comunque tenuta ad applicare la normativa vigente al momento dell'adozione dei provvedimenti, senza poter discostarsi da essa sulla base di pronunce giurisdizionali non definitive. La condotta dell'Amministrazione comunale non può essere ritenuta colposa per il solo fatto che la procedura espropriativa si sia protratta per un certo periodo di tempo, quando tale protrazione sia dipesa dall'iniziativa giurisdizionale dei proprietari espropriati avverso il quantum dell'indennità loro offerta, circostanza che esula dalla responsabilità dell'Ente. Parimenti, il pagamento di somme a titolo di IVA a un soggetto espropriato non integra un profilo di colpa in capo all'Amministrazione. La modifica della convenzione originaria, intervenuta nel 2010 al dichiarato fine di porre rimedio all'incremento del costo di acquisizione dei terreni, conseguente al mutamento dei criteri legali di computo dell'indennità di esproprio, esclude la configurabilità di danni risarcibili in capo alla cooperativa assegnataria anteriormente a tale data. Inoltre, la ripartizione dei costi di acquisizione dei terreni tra i vari soggetti attuatori in base anche alla rendita catastale non è illogica, attesa la natura oggettiva ed ufficiale di tale dato, nonché il riferimento nella convenzione alla complessiva volumetria assegnata a ciascun soggetto. In conclusione, l'Amministrazione comunale è tenuta a emanare gli atti finalizzati ad ottenere il recupero delle spese sostenute per l'acquisizione dei terreni, in applicazione del principio di integrale copertura delle spese previsto dalla normativa speciale di riferimento, senza che possa essere ravvisata una condotta colposa dell'Ente che abbia determinato l'applicazione di criteri deteriori per la determinazione dell'indennità di esproprio.

Sentenza completa

Pubblicato il 26/03/2020

N. 02105/2020REG.PROV.COLL.

N. 04744/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sull’appello n. 4744 del 2017, proposto dai signori ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e dalla società cooperativa edilizia in liquidazione ‘La Prima Casa’, rappresentati e difesi dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato ((omissis)) in Roma, viale ((omissis)), n. 129;

contro

Il Comune di Grosseto, in persona del Sindaco
pro tempore…

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