Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11461 del 28 novembre 1995

ECLI:IT:CASS:1995:11461PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di leggi finanziarie, il principio di ultrattivita` delle disposizioni penali, sancito dall'art. 20 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, comporta che e` escluso il raffronto tra il testo dell'art. 4 secondo comma della legge 7 agosto 1982 n. 516 (di conversione del D.L. 10 luglio 1982 n. 429) come sostituito dall'art. 6 del D.L. 16 marzo 1991 n. 83 - convertito nella legge 15 maggio 1991 n. 154 - ed il previgente testo, anteriore alla modifica. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che chiedeva l'annullamento della sentenza di secondo grado per non aver i giudici di merito applicato la disposizione piu` favorevole relativamente all'ipotesi di lieve entita`).

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