Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2284 del 7 febbraio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:2284PEN

Massima

Massima ufficiale
In seguito alla sentenza della corte costituzionale dell'11 maggio 1971, n. 96, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 151, terzo comma cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che l'avviso di deposito della sentenza sia notificato anche al difensore del dibattimento, deve ritenersi che tale avviso è sempre dovuto al predetto difensore, che sia di fiducia, anche quando l'imputato abbia designato un altro difensore per la presentazione dei motivi. Ciò perché il diritto di difesa dell'imputato, se esercitato a norma dell'art. 125 ultimo comma cod. proc. pen. con la nomina di due difensori, esige che ciascuno di tali difensori sia posto in grado di adempiere anche autonomamente al suo mandato, e, qualora nella dichiarazione di impugnazione l'imputato abbia nominato un altro difensore senza espressamente revocare quello di fiducia che svolse il suo ufficio nella precedente fase del giudizio, il primo deve intendersi aggiunto al secondo.

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