Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7063 del 10 maggio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:7063PEN

Massima

Massima ufficiale
La finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale non è elemento essenziale del delitto di cui all'art. 306 c.p. (banda armata: formazione e partecipazione). Esso si pone come estremo eventuale e secondario rispetto alla sua concretazione secondo il paradigma normativo. Non sussiste pertanto incompatibilità fra il delitto considerato e la circostanza aggravante di cui all'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 (finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).

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