Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1282 del 22 settembre 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1282PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel procedimento di riesame di misure cautelari personali il difensore ha diritto al tempestivo deposito degli atti ma non anche di estrarne copia.  Legittimamente, di conseguenza, il Tribunale, nell`esercizio del suo potere discrezionale, puo` negare al difensore copia degli atti del procedimento. E cio` in applicazione del principio generale stabilito dall`art. 116 cod.  proc. pen. che consente al giudice, in relazione alle esigenze processuali verificabili caso per caso, di negare l`autorizzazione al rilascio di copie di atti.  Un` esigenza ancor piu` avvertita nell`ambito del procedimento di riesame caratterizzato da particolare celerita`.   da vedere: Sen 11/01/1993 4323 sez 1 Pen

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