Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 460 del 2024

ECLI:IT:TARBO:2024:460SENT

Massima

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Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (c.d. "Daspo") costituisce una misura di prevenzione atipica, applicabile a categorie di persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive. La pericolosità del destinatario del provvedimento può essere desunta dalle circostanze di tempo e di luogo inerenti i fatti e gli eventi posti a base della misura, dalla condotta tenuta dall'interessato nonché da altri elementi oggettivi. Il provvedimento è connotato da ampia discrezionalità, spettando all'autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi. Sotto il profilo probatorio, la fattispecie appartiene al diritto amministrativo della prevenzione, per cui è sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità, senza che sia necessaria la certezza della lesione del bene giuridico della sicurezza e dell'ordine pubblico. L'applicabilità della misura prescinde da una condanna penale, essendo finalizzata alla creazione di un ambiente che prevenga comportamenti violenti o pericolosi a protezione dell'ordine pubblico e degli altri spettatori, e non consistendo in una privazione della libertà o in una imposizione di obbligazione pecuniaria. Ai fini dell'adozione del provvedimento, sono sufficienti i rilievi e i riscontri effettuati dall'autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi. Il divieto di accesso deve essere adeguatamente determinato, indicando specificatamente sia le competizioni agonistiche, sia i luoghi (diversi dagli stadi di calcio e coincidenti con quelli interessati alla sosta, al transito e al trasporto di persone che partecipano od assistono alle competizioni) ai quali si estende il divieto, essendo tale obbligo da ricondursi ad un'esigenza di razionalità del divieto e, pertanto, di esigibilità del rispetto del comando.

Sentenza completa

Pubblicato il 01/07/2024

N. 00460/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00401/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 401 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Modena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento di DASPO, ex art. 6 della l. 401/89 e ss.mm., del Questore della Provincia di Modena del -OMISSIS-, notificato il 16.03.2023, della durata di 5 anni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di…

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