Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8313 del 9 ottobre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:8313PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste lesione della reputazione altrui (persona fisica o giuridica, partito, gruppo, comitato, associazione), qualora l'agente abbia manifestato il suo pensiero su un tema sociale, politico, economico, di costume o di interesse generale ovvero abbia formulato una interpretazione errata di un disegno, proposta o norma legislativa, quando l'opinione sia stata espressa nella sua realtà letterale in termini corretti ed "ex se" non oggettivamente offensivi (nella specie trattavasi di querela sporta dal segretario del partito radicale e dai componenti del comitato promotore del referendum sull'aborto nei confronti del direttore responsabile del periodico "l'informatore repubblicano" per un articolo intitolato "che cosa ne sarebbe se venissero approvati i referendum").

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