Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 42715 del 7 novembre 2003

ECLI:IT:CASS:2003:42715PEN

Massima

Massima ufficiale
La nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato - da parte della polizia giudiziaria che proceda al sequestro del corpo di reato - della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta immediatamente dopo il compimento dell'atto, ex art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.; il che esclude che la nullità in questione possa essere fatta valere in sede di richiesta di riesame e, comunque, che il termine per la sua deduzione debba essere posto in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo la formulazione dell'eccezione avere luogo anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante memorie o richieste che, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento.

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