Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 47319 del 17 novembre 2014

ECLI:IT:CASS:2014:47319PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'imputato, che aveva proposto l'impugnazione, vi abbia successivamente rinunciato con atto depositato presso l'Ufficio matricola della Casa Circondariale, comportando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, salvo che non emergano ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è che la rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato, manifestata con atto depositato presso l'Ufficio matricola della Casa Circondariale, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, a meno che non sussistano specifiche ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare la definitività delle decisioni giurisdizionali e di evitare l'abuso del diritto di impugnazione, tutelando altresì l'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse economiche destinate all'amministrazione della giustizia.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere

Dott. CIAMPI ((omissis)) - Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 16/4/2014 (nr. 6891/2014);

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;

udite le richieste del P.G. Dott. VIOLA ((omissis)), che ha concluso perche' il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/4/2014 il Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., applicava la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro …

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