Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1133 del 6 luglio 1983
ECLI:IT:CASS:1983:1133PEN
Massima
Massima ufficiale
La disposizione dell'art. 76 cod. proc. pen., secondo la quale il giudice, salvi i casi eccettuati dalla legge, non può deliberare senza avere sentito il P.M., trova applicazione anche nei procedimenti camerali e deve ritenersi osservata quando il P.M. sia stato posto in condizioni di "requirere", rimanendo irrilevante che poi abbia trascurato di esercitare il diritto attribuitogli dalla legge.
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