Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 876 del 2020

ECLI:IT:TARBO:2020:876SENT

Massima

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La ricostruzione di un rudere non è riconducibile nell'alveo della ristrutturazione edilizia o del risanamento conservativo, integrando in sostanza un'attività di nuova costruzione, attesa la mancanza di elementi sufficienti a testimoniare con certezza le dimensioni e le caratteristiche essenziali dell'edificio originario da recuperare. Pertanto, la ricostruzione di un manufatto costituito da sole rimanenze di mura perimetrali, privo di copertura e di strutture orizzontali, non può essere riconosciuta come intervento di ripristino tipologico o di restauro, in quanto non è possibile procedere con un sufficiente grado di certezza alla ricognizione degli elementi strutturali dell'edificio preesistente, così da poterlo identificare nei suoi connotati essenziali. In tali casi, l'attività di ricostruzione deve essere considerata, a tutti gli effetti, come realizzazione di una nuova costruzione, non suscettibile di essere sanata mediante condono edilizio. La ricostruzione fedele di un fabbricato identico a quello già esistente, dalla cui strutturale identificabilità non si può prescindere, è tradizionalmente ritenuta ammissibile solo nell'ambito della ristrutturazione edilizia, che presuppone la preesistenza del manufatto nella sua consistenza e caratteristiche planivolumetriche ed architettoniche. Pertanto, la mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare, come nel caso di un manufatto costituito da sole rimanenze di mura perimetrali, privo di copertura e di strutture orizzontali, comporta che la relativa ricostruzione debba essere qualificata come nuova costruzione, non suscettibile di essere sanata mediante condono edilizio.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/12/2020

N. 00876/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00066/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 66 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv.to ((omissis)), con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv.to ((omissis)) in Bologna, Via Dè Ruini n. 3;

contro

Comune di Cesena, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv.to ((omissis)), con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico
ex lege
presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;

per l'annullamento…

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