Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5241 del 26 maggio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:5241PEN

Massima

Massima ufficiale
L'impedimento del difensore di fiducia non rende obbligatorio il rinvio o la sospensione del dibattimento, la cui opportunità è valutata liberamente dal giudice, con apprezzamento non soggetto a sindacato di legittimità, neppure per mancanza di motivazione, e l'eventuale rigetto della relativa istanza non costituisce causa di nullità, essendo l'assistenza del difensore garantita con la nomina di un difensore di ufficio.

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