Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1936 del 27 febbraio 1997
ECLI:IT:CASS:1997:1936PEN
Massima
Massima ufficiale
Ai fini dell`integrazione della violazione prevista dall`art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283, alla luce di quanto precisato dal D.M. 6 novembre 1992 n. 525 ( che sostituisce alla nozione di additivo chimico quella di additivo alimentare) e del D.M. 27 febbraio 1996 n. 209 devono considerarsi additivi chimici o alimentari quelli che: 1) non sono ingredienti tipici delle sostanze alimentari e quindi non sono usati per finalita` nutritive; 2) sono aggiunti intenzionalmente per finalita` tecnologiche, quali la conservazione, l`incremento del profumo...; 3) diventino per ragionevole presunzione componenti della sostanza alimentare.
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