Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza breve n. 604 del 2011

ECLI:IT:TARPA:2011:604SENB

Massima

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Il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, attraverso la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di autotutela, determina l'illegittimità del provvedimento di revoca di un precedente atto autorizzatorio, in assenza di dimostrazione che il contraddittorio, ove esplicato, non avrebbe potuto condurre ad un assetto dispositivo degli interessi diverso da quello fissato dal provvedimento impugnato. Il principio di partecipazione procedimentale, sancito dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990, costituisce un fondamentale corollario del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto consente all'interessato di far valere le proprie ragioni e di contribuire attivamente alla formazione della decisione finale. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di una espressa previsione normativa che ne consenta l'esclusione, determina pertanto l'illegittimità del provvedimento finale, salvo che l'amministrazione non dimostri che il contraddittorio, ove esplicato, non avrebbe potuto condurre ad un diverso esito. Il rispetto del contraddittorio procedimentale rappresenta, dunque, una garanzia indefettibile del giusto procedimento amministrativo, a tutela della posizione giuridica del destinatario dell'azione amministrativa, il quale deve essere messo in condizione di partecipare attivamente alla formazione della decisione che lo riguarda. L'inosservanza di tale principio, in assenza di una specifica previsione normativa che ne consenta l'omissione, comporta l'annullamento del provvedimento finale, in quanto lesivo del diritto di difesa e del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Sentenza completa

N. 00112/2011
REG.RIC.

N. 00604/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00112/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2011, proposto da Società Mirto Inerti Sas di ((omissis)) & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via Libertà n. 171;

contro

((omissis)). dell'Energia e dei Servizi di Pub. Utilità - Dip. dell'Energia, Distretto Minerario di Palermo, Prefettura di Palermo . U.T.G. - Area 1-Ordine e Sicurezza Pubblica, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello St…

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