Tribunale civile Taranto sentenza n. 435 del 13 febbraio 2024

Massima

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La sentenza di patteggiamento emessa in sede penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio per gli stessi fatti, costituendo solo un indizio che deve essere valutato unitamente ad altri elementi probatori per raggiungere la precisione, gravità e concordanza richiesta ai fini dell'accertamento della nullità di un contratto preliminare di vendita per vizio del consenso, come l'estorsione. Pertanto, la mera esistenza di una sentenza di patteggiamento non è sufficiente a provare l'estorsione, essendo necessario che il danneggiato fornisca ulteriori elementi indiziari a sostegno della propria tesi accusatoria, non potendosi ritenere provata la nullità del contratto preliminare sulla base della sola dichiarazione della parte coniuge convivente della vittima presunta, in ragione del suo interesse a rendere dichiarazioni favorevoli al proprio consorte. Inoltre, il silenzio serbato dalla parte in un diverso giudizio civile, ove avrebbe potuto dedurre l'estorsione subita, è indice della insussistenza di tale vizio del consenso. In assenza di prova dell'estorsione, la domanda di nullità del contratto preliminare deve essere respinta, così come le ulteriori domande risarcitorie fondate sulla medesima allegata circostanza. Tuttavia, ove siano provate lesioni personali di una certa gravità, il coniuge della vittima può ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, purché tale danno sia adeguatamente provato, non potendosi presumere in re ipsa in caso di lesioni di lieve entità. Infine, il ritardo nel pagamento del debito risarcitorio non comporta automaticamente il diritto agli interessi compensativi, essendo necessario che il danneggiato provi che la remunerazione del denaro in investimenti non speculativi abbia prodotto ricavi maggiori del tasso di svalutazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile (ex seconda sezione civile) in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 920/2020 R.G
TRA
Ca.An. e Ma.Ma. rappresentati e difesi dall'Avv. Ni.Ma.
-attori-
E
Po.Ge. rappresentato e difeso dall'Avv. Fr.Sc.
-convenuto-
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Ca.An. e Ma.Ma. convenivano in giudizio Po.Ge. chiedendo dichiararsi nullo il contratto preliminare di vendita concluso tra il Ca. ed il Po., perché frutto di estorsione, e condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito delle lesioni da quest'ultimo inferte alla M. attraverso l'uso di un coltello. Si costituiva in giudizio il Po. chiedendo il rigetto delle avverse domande su…

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