Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11365 del 4 settembre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:11365PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna non trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 498 cod. proc. pen., nel senso che la prova dell'impedimento legittimo dell'imputato pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza, a differenza di ciò che avviene nel giudizio contumaciale, può invalidare la sentenza stessa per difetto di un suo presupposto legale, (e cioè l'assenza ingiustificata dell'opponente), purché risulti che l'opponente abbia fatto quanto gli era possibile per portare a conoscenza del giudice il fatto che non gli consentì di presentarsi all'udienza. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'imputato, citato per lo stesso giorno dinanzi a due diversi giudici della stessa pretura per due distinti giudizi di opposizione, avesse assolto l'onere di comunicare il suo impedimento con la trasmissione di un solo certificato medico, in quanto dai decreti di citazione ricevuti non risultava che i dibattimenti dovessero celebrarsi dinanzi a due distinte persone fisiche).

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