Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 898 del 2012

ECLI:IT:TARLAZ:2012:898SENB

Massima

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La presentazione di una domanda di condono edilizio successiva all'adozione di un provvedimento di demolizione comporta la perdita di efficacia di quest'ultimo, imponendo all'amministrazione di riesaminare la fattispecie alla luce dell'istanza di sanatoria e di emettere, in caso di reiezione della stessa, un nuovo provvedimento che supera l'atto sanzionatorio oggetto di impugnativa. Ciò in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, in base ai quali l'amministrazione deve tenere conto di tutti gli elementi sopravvenuti e rilevanti ai fini della decisione finale, evitando di mantenere in vita provvedimenti sanzionatori che risulterebbero privi di effettiva utilità a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono. La presentazione della domanda di condono, infatti, determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all'annullamento del provvedimento di demolizione, rendendo il relativo ricorso inammissibile per difetto di interesse. Tale principio si applica anche nei casi in cui il provvedimento di demolizione sia stato adottato in epoca antecedente alla presentazione della domanda di condono, in quanto l'amministrazione è comunque tenuta a riesaminare la fattispecie alla luce della nuova istanza, superando così l'originario atto sanzionatorio. La massima si fonda sulla necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il ricorrente sia costretto a impugnare nuovamente il provvedimento di rigetto della domanda di condono, e di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, imponendo all'amministrazione di tenere conto di tutti gli elementi rilevanti sopravvenuti nel corso del procedimento.

Sentenza completa

N. 08911/2011
REG.RIC.

N. 00898/2012 REG.PROV.COLL.

N. 08911/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8911 del 2011, proposto da
NAZZARENO DI PASQUALI elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cesare Nerazzini n. 5 presso lo studio dell’avv. Diletta Bocchini e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Palmira Nigro del foro di Avellino

contro

COMUNE DI SUBIACO, in persona del Sindaco p.t. – non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 24 del 21.2.2003 con la quale il Comune di Subiaco ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensi…

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