Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 38518 del 2 agosto 2017

ECLI:IT:CASS:2017:38518PEN

Massima

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La normativa contenuta nella L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 198, che limita la possibilità di soddisfarsi sul ricavato della liquidazione dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti di prevenzione patrimoniale non soggetti al D.Lgs. n. 159 del 2011 ai soli creditori titolari di ipoteca iscritta sui beni confiscati anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, ovvero di pignoramento trascritto prima della trascrizione del sequestro e intervenuti nell'esecuzione prima dell'entrata in vigore della legge, escludendo ogni altra categoria di creditori, anche privilegiati, è sospettata di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. Tale disciplina, infatti, risulta priva di una ragionevole giustificazione nel sacrificare integralmente le ragioni creditorie di coloro che, pur vantando un credito legittimamente sorto in prossimità della sopravvenienza del vincolo reale sui beni del debitore, non abbiano avuto la possibilità materiale di munirsi tempestivamente del titolo esecutivo e di pignoramento idoneo a soddisfare il requisito previsto dalla norma per l'ammissione al concorso sul ricavato della liquidazione, realizzando così una disparità di trattamento non ragionevolmente giustificata rispetto alla posizione del creditore che abbia potuto tempestivamente attivarsi in tal senso. Inoltre, la radicale esclusione di ogni forma di tutela per tali creditori, anche di natura privilegiata, risulta lesiva del principio di libertà di iniziativa economica, in quanto vanifica ingiustificatamente la garanzia patrimoniale sui beni del debitore che costituisce il naturale presupposto dell'affidamento dell'imprenditore nell'effettività della soddisfazione delle proprie legittime pretese creditorie sorte nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Presidente

Dott. MANCUSO Luigi F. - Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 56/2015 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del 02/12/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CARDIA Delia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 2.12.2015 il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione promosso da (OMISSIS), in qualita' d…

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