Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 6 del 2012

ECLI:IT:TARLE:2012:6SENT

Massima

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Il proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento su un'area in cui si è verificato l'abbandono abusivo di rifiuti è tenuto alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il possessore materiale del bene, qualora tale violazione gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa, sulla base degli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati. La responsabilità per colpa può configurarsi anche in caso di mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare l'abbandono di rifiuti, come l'omessa recinzione del suolo o la mancata denuncia all'autorità competente, pur in assenza di un diretto coinvolgimento nell'illecito. L'ordine di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi può essere legittimamente adottato dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale competente, in applicazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti, senza che ciò comporti l'annullabilità dell'atto per incompetenza, qualora il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il proprietario che abbia alienato il bene non può invocare la propria estraneità ai fatti qualora il contratto di compravendita risulti invalido per mancanza di requisiti essenziali del bene, con conseguente permanenza della sua responsabilità per l'abbandono di rifiuti.

Sentenza completa

N. 00609/2011
REG.RIC.

N. 00006/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00609/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2011, proposto da:
((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Lecce, via Braccio Martello, 19;

contro

Comune di Manduria, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis))ò, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, 23;

per l'annullamento

dell’ordinanza del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Manduria n. 06 del 03.02.2011, notificata in data 07.02.2011, con la quale veniva ordinato di "procedere alla rimozione, all&…

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