ECLI:IT:TARPIE:2010:2427SENT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
SEZIONE PRIMA
HA PRONUNCIATO LA PRESENTE
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2004, proposto da:
Ga.Bi. ed altre, rappresentate e difese dall'avv. El.Bo., con domicilio eletto presso l’avv. Fr.Ge. in Torino;
contro
Comune di Albiano di Ivrea, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 3721 del 16.7.2004 emesso dal Comune di Albiano di Ivrea e notificato alle odierne ricorrenti in data 20.7.2004, con il quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ordinava di non effettuare i lavori di recinzione del terreno di proprietà delle sigg.re Ga. e Fl. sito nel Comune di Albiano di Ivrea e distinto al C.T. del predetto Comune al F. xxx part. xxx ed in ordine al quale le ricorrenti avevano presentato denuncia di inizio attività n. 50 del 12.7.2004.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.