Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 19853 del 22 maggio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:19853PEN

Massima

Massima ufficiale
L'omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame della richiesta di misura cautelare personale non determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., in quanto si riferisce ad un atto di natura meramente processuale, funzionale all'attivazione del procedimento cautelare, che nulla aggiunge al quadro indiziario risultante dagli elementi presentati a sostegno di essa. (In motivazione la Corte ha operato una distinzione tra atti di natura processuale che, quando siano poste specifiche questioni di validità del provvedimento impugnato, possono essere prodotti o acquisiti indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio indicato dall'art. 309, comma 5 c.p.p., e atti a contenuto sostanziale con valore probatorio, che hanno diretto rilievo ai fini del merito della questione cautelare, ricollegando la sanzione prevista dal comma 10 del citato articolo alla omessa trasmissione dei soli atti appartenenti alla seconda categoria che siano stati effettivamente utilizzati dal giudice a fondamento del provvedimento coercitivo).

Sentenza completa

FATTO
Il G.I.P. del Tribunale di Ancona, con ordinanza del 25.7.2001, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a M. A.A. ed a M. A., gestori della s.r.l. E. I. Company di Urbania, in relazione a vari delitti tributari posti in essere, anche nel vigore del d. l.vo 10.3.2000 n. 74, al fine di lucrare indebitamente l'I.V.A. sfruttando l'esenzione prevista per cessioni intracomunitarie di beni, attraverso una doppia serie di fatturazioni collegate a finte intermediazioni di "società cartiere". Le conseguenti dichiarazioni tributarie, basate su annotazioni contabili false, sono risultate fraudolente.
A seguito di richiesta di riesame il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 27.8.2001, ha accolto in via preliminare ed assorbente l'eccezione di perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva a norma dell'art. 309 c. 5 e 10 c.p.p. per il ritardato invio della richiesta di misura cautelare presentata dal P.M. ai sensi dell'art.…

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