Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 137 del 2010

ECLI:IT:TARPE:2010:137SENT

Massima

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Il provvedimento di sospensione dell'utilizzo di un'opera edilizia, adottato a notevole distanza temporale dalla sua realizzazione, richiede una motivazione particolarmente approfondita e dettagliata, volta a dimostrare concretamente la sussistenza di pericoli per la pubblica o privata incolumità, non potendosi presumere l'esistenza di tali pericoli sulla base di meri dati formali o di semplici ipotesi. Infatti, la persistenza dell'utilizzo dell'opera per un lungo periodo di tempo genera un affidamento qualificato nell'interessato, che può essere superato solo a fronte di un'accurata istruttoria e di una congrua e puntuale motivazione del provvedimento limitativo. Pertanto, il provvedimento di sospensione dell'utilizzo di un'opera edilizia, adottato senza una puntuale e dettagliata motivazione circa la concreta sussistenza di pericoli per la pubblica o privata incolumità, risulta illegittimo per difetto di motivazione, in quanto non consente di comprendere le ragioni che hanno condotto all'adozione di una misura così incisiva, in contrasto con l'affidamento maturato dall'interessato in ragione della prolungata tolleranza dell'Amministrazione. Inoltre, qualora il provvedimento di sospensione sia adottato da un organo incompetente, come nel caso di specie in cui l'ordinanza è stata emessa dal Dirigente comunale anziché dal Sindaco, esso risulta altresì illegittimo per violazione delle norme sulla competenza.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L' ABRUZZO
SEZIONE STACCATA DI PESCARA
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 165 del 2008, proposto dalla:
Cooperativa Artigiana di Garanzia "Città di Lanciano" Scarl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gi. Br. e Al. Fr., con domicilio eletto presso il primo, in Pescara;
contro
Il Comune di Lanciano, rappresentato e difeso dall'avv.to Gi. Ca., con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar, in Pescara;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 32/08 di data 6 febbraio 2008 con cui il Dirigente comunale del settore urbanistico di Lanciano ha ordinato alla Cooperativa ricorrente di sospendere l’utilizzo della rampa di accesso ai locali di proprietà.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lanciano;
Viste le memorie …

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