Cassazione penale Sez. V sentenza n. 18069 del 13 maggio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:18069PEN

Massima

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Il dolo nel reato di falso nell'attestazione non può essere automaticamente desunto dalla sola posizione pubblica dell'agente, ma deve essere accertato positivamente attraverso un'adeguata motivazione, non potendosi presumere la consapevolezza e volontarietà della condotta illecita sulla base di meri giudizi di inverosimiglianza. Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione afferma che, ai fini della configurabilità del reato di falso nell'attestazione, l'elemento soggettivo del dolo non può essere automaticamente dedotto dalla semplice posizione pubblica ricoperta dall'agente, come un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ma deve essere accertato in modo specifico e concreto attraverso un'adeguata motivazione. Non è sufficiente un mero giudizio di inverosimiglianza circa la possibilità che un terzo estraneo abbia potuto accettare l'atto falso, in quanto tale valutazione apodittica non esclude la possibilità che l'errore o la distrazione abbiano effettivamente determinato la condotta illecita, senza la consapevolezza e volontarietà richieste per il dolo. Pertanto, l'iter logico di accertamento del reato non può ritenersi concluso con la sola individuazione di una posizione pubblica di doverosità, ma deve comunque verificare in positivo l'esistenza dell'elemento soggettivo del dolo, non potendosi presumere automaticamente la sua sussistenza.

Sentenza completa

Con la sentenza sopra menzionata veniva confermata quella con cui P. D., funzionario di stato civile del comune di Lacco Ameno, G. A., messo notificatore, e I. L., vigile urbano, erano stati dichiarati responsabili di concorso nel reato di falso nell'attestazione, il primo, che E. M. R. aveva chiesto la residenza in quel Comune il 26.6.1990, il secondo, che aveva notificato alla stessa l'iscrizione nelle liste elettorali il 2.4.1991, il terzo, che l'Esposito risiedeva effettivamente in Lacco Ameno il 28.6.1990.
Ricorrono gli imputati con atti distinti, ma identici nel contenuto, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per insussistenza del reato sotto il profilo del dolo, mancata assunzione di prova decisiva e difetto di motivazione sulla commisurazione della pena: in sintesi, secondo i ricorrenti, alla via (...), luogo del dichiarato trasferimento della denunziante M. R. E., abitava altra persona a nome M. R. B. in E.
Il ricorso del…

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