Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6928 del 9 luglio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:6928PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento non può ritenersi punibile, alla stessa stregua di chi omette di presentare la domanda di autorizzazione allo scarico, colui che tale domanda abbia presentato ma senza corredarla della puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto, non essendo consentita una interpretazione estensiva o analogica di una legge penale, né potendosi trasformare in reato un inadempimento puramente amministrativo, cui la pubblica amministrazione può sopperire anche di autorità in diversi modi.

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