Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4585 del 11 ottobre 1995
ECLI:IT:CASS:1995:4585PEN
Massima
Massima ufficiale
Le disposizioni della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numeri 1 e 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, cioe` a coloro di cui debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi, o che, per la condotta e il tenore di vita, vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita` delittuose. Il richiamo di applicazione e` a tutte le disposizioni della legge n. 575 del 1965, nessuna esclusa, e quindi anche a quella che prevede la possibilita` di proporre e comminare misure di prevenzione, anche se non vi sia stato il preventivo avviso del Questore, disciplinato dai commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, modificato dall'art. 5 della legge n. 327 del 1988. L'avviso del Questore resta, di conseguenza, obbligatorio solo per la categoria di soggetti di cui al n. 3 dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 ("coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita` fisica o morale dei minorenni, la sanita`, la sicurezza o la tranquillita` pubblica").
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