Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1861 del 19 marzo 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1861CIV

Massima

Massima ufficiale
Con riguardo a contratto di appalto per l'esecuzione di costruzioni edilizie, che sia stato registrato, nel vigore della legge di registro di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n.. 3269, a tassa fissa, in forza del beneficio concesso dall'art.. 14 della legge 2 luglio 1949 n.. 408, il successivo accertamento dell'amministrazione finanziaria, circa un impiego di mano d'opera in misura superiore a quella dichiarata dai contribuenti in detto contratto, con correlativo maggior esborso, deve qualificarsi come accertamento non di un maggior valore dell'oggetto del contratto registrato, ma di un ulteriore oggetto del contratto stesso, occultato all'atto della registrazione. Tale accertamento, pertanto, dovendosi equiparare a quello riguardante un contratto non registrato, non resta precluso dal disposto dell'art.. 1 della legge 1 marzo 1968 n.. 244, che vieta una verifica di congruità solo per i prezzi e corrispettivi dichiarati nel contratto registrato, e legittima l'amministrazione medesima a pretendere la normale imposta di registro, in forza della decadenza dei contribuenti dal suddetto beneficio, a norma dell'art.. 110 della citata legge di registro.

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