Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2077 del 1 marzo 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2077PEN

Massima

Massima ufficiale
Il campo di applicazione dell'art. 72 della legge n. 685 del 1975 è circoscritto, rispetto alle ipotesi previste dall'art. 71 della legge, a quelle detenzioni che abbiano ad oggetto "modici" quantitativi delle sostanze stupefacenti, ma la punibilità è ulteriormente circoscritta a titoli che non siano ricompresi tra quelli per i quali la legge prevede una causa di giustificazione speciale (uso esclusivamente personale, terapeutico o no, ex art. 80, primo e secondo comma della legge) e generale (uso terapeutico di terzi, ex artt. 51 e 54 cod. pen.), ossia, come dice la legge, alla detenzione "per uso personale non terapeutico di terzi". da ciò consegue che, una volta accertata la detenzione di modiche quantità di sostanza stupefacente ed esclusa la sussistenza di scriminanti generali e speciali, deve ritenersi configurabile l'ipotesi prevista dall'art. 72 della legge, senza, cioè, bisogno dell'accertamento della destinazione ad "uso personale non terapeutico di terzi".

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