Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 2686 del 28 gennaio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:2686CIV

Massima

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Il contratto di appalto può essere modificato consensualmente dalle parti, anche in corso di esecuzione, mediante l'esecuzione di opere e forniture ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste. In tal caso, l'appaltatore ha diritto al pagamento del compenso per le opere aggiuntive, anche se non preventivamente concordate per iscritto, purché risulti provato che il committente ne abbia accettato l'esecuzione, anche per fatti concludenti. Il giudice di merito, nel valutare la prova di tali opere aggiuntive, gode di ampia discrezionalità nell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, il cui sindacato in sede di legittimità è consentito solo per l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. Inoltre, la determinazione del compenso spettante all'appaltatore per le opere aggiuntive eseguite rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito, il quale può avvalersi di una consulenza tecnica d'ufficio per quantificare il valore di tali opere sulla base dei costi di esecuzione, senza che tale valutazione sia sindacabile in cassazione, salvo vizi logici o irragionevolezza manifesta. Infine, la decisione del giudice di merito in ordine alla compensazione delle spese processuali, anche in relazione alla prevalente soccombenza, è rimessa alla sua discrezionalità e non è sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio - Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo - Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8532/2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall'Avvocato (OMISSIS), e dall'Avvocato (OMISSIS), per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avvocato (OMISSIS), e dall'Avvocato (OMISSIS), per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la SENTENZA N. 2128/2016 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, depositata il 26/9/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non parteci…

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