Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12701 del 29 marzo 2016

ECLI:IT:CASS:2016:12701PEN

Massima

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Il primario medico di un reparto ospedaliero, in virtù della sua posizione di garanzia, è responsabile delle lesioni personali colpose cagionate al paziente a seguito di errori o negligenze nella somministrazione di farmaci chemioterapici, anche se materialmente eseguita da personale infermieristico sotto la sua supervisione. Il primario ha il dovere di vigilare affinché la terapia sia somministrata in condizioni di sicurezza, intervenendo tempestivamente in caso di complicanze, e di informare adeguatamente il paziente di quanto accaduto per consentirgli di scegliere le cure più appropriate. La violazione di tali obblighi di diligenza, prudenza e perizia, che hanno lo scopo di prevenire l'evento lesivo, integra la colpa del medico, il quale non può invocare il principio di affidamento per sottrarsi alla propria responsabilità. Il nesso causale tra la condotta omissiva del primario e l'evento dannoso si ritiene sussistente quando, ipotizzando la realizzazione della condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. La responsabilità del primario permane anche qualora abbia delegato l'esecuzione materiale della terapia al personale infermieristico, in quanto egli mantiene un obbligo di controllo e di intervento in caso di complicanze. L'omissione di informazioni al paziente circa gli errori terapeutici commessi, protratta per un lungo periodo, integra un ulteriore profilo di colpa, impedendo al paziente di scegliere le cure più adeguate.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ISA Claudio - Presidente

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. TANGA Leonardo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 449/2015 del 30/01/2015, della Corte di Appello di Palermo nonche' avverso l'ordinanza pronunciata all'udienza del 11/07/2014;
visti gli atti, i provvedimenti impugnati e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ((omissis));
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa non men…

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