Cassazione penale Sez. III sentenza n. 42341 del 15 ottobre 2013

ECLI:IT:CASS:2013:42341PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile qualora i ricorrenti depositino regolare dichiarazione di rinuncia allo stesso, comportando la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso. La rinuncia al ricorso per cassazione da parte dei ricorrenti determina l'inammissibilità dello stesso, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, in ragione delle motivazioni che hanno portato all'inammissibilità del ricorso. Tale principio trova applicazione ogni qualvolta i ricorrenti in un giudizio di legittimità depositino una regolare dichiarazione di rinuncia al ricorso proposto, indipendentemente dalle specifiche circostanze del caso concreto. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia è dunque una conseguenza necessaria e automatica di tale comportamento processuale dei ricorrenti, senza che il giudice debba compiere ulteriori valutazioni nel merito. La condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della cassa delle ammende rappresenta altresì un corollario indefettibile di tale pronuncia di inammissibilità, in quanto finalizzata a sanzionare l'abuso del diritto di impugnazione e a scoraggiare l'instaurazione di giudizi meramente dilatori o pretestuosi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente

Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso erroneamente qualificato come appello - proposto da:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS) e da (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 28 marzo 2012 dal giudice del tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, che li aveva condannati alla pena di euro 6.000,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256 comma 1, lettera a);

udita nella pubblica udienza del 25 giugno 2013 la relazione fatta dal ((omissis));

udito il Pubblico Ministero i…

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