Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4887 del 5 agosto 1981

ECLI:IT:CASS:1981:4887CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di sanzioni per la trasgressione delle norme di polizia forestale, l'art. 5 secondo comma della legge 9 ottobre 1967 n. 950, nel prevedere l'opposizione avanti al pretore avverso l'ingiunzione di pagamento, non detta limitazioni sull'impugnabilità, analoghe a quelle fissate dall'art. 9 ottavo comma della legge 3 maggio 1967 n. 317 sulla depenalizzazione delle infrazioni al codice stradale ed ai regolamenti locali, sicché la sentenza resa dal pretore su detta opposizione deve ritenersi appellabile davanti al tribunale, in applicazione dell'art. 339 cod. proc. civ. tale principio non trova deroga dopo l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1975 n. 706, introduttiva di ulteriori ipotesi di depenalizzazione, atteso che quest'ultima (artt. 8 e 14) non comprende le infrazioni alla legge n. 950 del 1967 fra quelle per le quali opera l'inappellabilità delle sentenze del pretore prevista dal citato art. 9 della legge n. 317 del 1967.

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