Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4985 del 9 novembre 1995

ECLI:IT:CASS:1995:4985PEN

Massima

Massima ufficiale
Gli indizi richiesti dell`art. 273 cod. proc. pen. per l`applicazione di una misura cautelare non coincidono con quelli indicati dall`art. 192 cod.  proc. pen., che stabilisca i criteri di valutazione della prova logica indiziaria, necessaria per l`affermazione di responsabilita` dell`imputato in ordine al reato ascrittogli. Non e` quindi richiesto, nella fase del procedimento relativo alla applicazione della misura cautelare, il requisito della precisione e della concordanza, ma solo quello della gravita` degli indizi, nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere, con elevato grado di probabilita`, l`attribuzione del reato all`indagato. Alle luci di tale principio la chiamata in correita` - se precisa, coerente e circostanziata - puo` costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, qualora tale chiamata in correita` trovi riscontro in elementi esterni che - pur non riguardando in modo specifico, la posizione soggettiva del chiamato - rendono comunque verosimile il contenuto della chiamata stessa.     da vedere: Sen 07/09/1995 2807 sez 6 Pen Sen 02/09/1995 2803 sez 6 Pen

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