Cassazione civile Sez. I sentenza n. 656 del 17 gennaio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:656CIV

Massima

Massima ufficiale
Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la negativa valutazione che il giudice di merito abbia compiuto circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, attesi, da un canto, il carattere meramente ordinatorio del provvedimento (essendo il relativo potere decisorio riservato alla Corte costituzionale) e, dall'altro, la autonoma riproponibilità della stessa questione in ogni stato e grado di giudizio (e, dunque, anche in sede di legittimità).

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