Cassazione penale Sez. V sentenza n. 23909 del 20 marzo 1990

ECLI:IT:CASS:1990:23909PEN

Massima

Massima ufficiale
Sono manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale degli artt. 600 e 602 c.p., prospettate per violazione dell'art. 3 della Costituzione (per presunta disparità di trattamento tra nomadi che sfruttano per la consumazione sistematica di furti i propri figli e nomadi che analogamente sfruttano minori da essi acquistati dai loro genitori o tramite intermediari, rispondendo i primi di concorso in furto ed i secondi di riduzione in schiavitù o di acquisto di persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga) e per violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione (per presunta violazione del principio di tassatività della norma penale circa la previsione di condizione analoga alla schiavitù, condizione da individuarsi, invece, sulla base dell'art. 1 della convenzione di Ginevra 7 settembre 1956, ratificata dall'Italia con L. 20 dicembre 1957, n. 1304).

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