Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza breve n. 440 del 2024

ECLI:IT:TARSA:2024:440SENB

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, comporta l'annullamento del provvedimento finale di diniego, anche qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il principio di diritto fondamentale espresso nella sentenza è che il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, determina l'annullamento del provvedimento finale di diniego, anche qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Ciò in quanto l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 prevede espressamente che la sanatoria per il fatto che "l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'art. 10-bis. La ratio di tale previsione normativa è quella di garantire il rispetto del contraddittorio procedimentale e di tutelare il diritto di difesa del privato, il quale deve essere messo in condizione di interloquire sulle ragioni ostative all'accoglimento della sua istanza prima dell'adozione del provvedimento finale. Pertanto, il mancato rispetto di tale obbligo di comunicazione determina l'illegittimità del provvedimento finale di diniego, a prescindere dalla dimostrazione in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Tale principio di diritto, enunciato in forma astratta e generale, è applicabile a tutti i casi analoghi in cui l'amministrazione abbia omesso di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato, in violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Sentenza completa

Pubblicato il 14/02/2024

N. 00440/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00112/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2024, proposto da
Gamma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;

contro

Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Napoliello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a - del…

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