Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12137 del 19 marzo 2008

ECLI:IT:CASS:2008:12137PEN

Massima

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Il provvedimento con cui il questore impone il divieto di accesso agli stadi, anche se costituisce il presupposto per l'adozione dell'imposizione dell'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia, ha natura amministrativa e la sua legittimità deve essere controllata in via principale dall'autorità amministrativa. Tuttavia, trattandosi di presupposto su cui si fonda l'imposizione dell'obbligo di presentazione, tale provvedimento può essere disapplicato dall'autorità giudiziaria qualora la sua illegittimità sia palese. Tra i fatti che, ai sensi della Legge n. 401 del 1989, art. 6 e successive modificazioni, possono giustificare l'adozione del provvedimento di divieto di accesso agli stadi e, quindi, quello strumentale di presentazione ad un ufficio di polizia, la norma contempla anche il comportamento di colui il quale, in qualsiasi modo, in occasione di manifestazioni sportive, inciti, inneggi o induca alla violenza. Tali condotte, qualora siano in concreto idonee, configurano, se non accolte, il delitto di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) e, se accolte, il concorso nel delitto istigato. Tuttavia, la formulazione della norma consente di ritenere che la categoria dei fatti in questione possa essere sganciata dalla necessità di una denuncia per istigazione a delinquere o per concorso nel delitto istigato ed essere applicata, a prescindere da una denuncia per concorso nell'eventuale delitto istigato o per istigazione a delinquere, a condizione che si tratti di comportamento specifico attribuito al soggetto, idoneo all'incitamento alla violenza. Una volta accertata la sussistenza dei fatti che legittimano l'adozione della misura ed una volta stabilita la riferibilità dei fatti stessi al soggetto nei cui confronti è disposta la misura, si impone anche l'obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13 Cost. che legittimano la limitazione della libertà personale da parte dell'autorità amministrativa, ossia le ragioni di "necessità ed urgenza". Tuttavia, l'adeguamento della disciplina di cui all'art. 6 della Legge n. 401 del 1989 al dettato costituzionale non si concilia perfettamente con la natura dell'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia, in quanto raramente sussiste il rapporto di immediatezza tra la necessità di provvedere e l'urgenza richiesto dall'art. 13 Cost. Pertanto, la motivazione sulla necessità di imporre l'obbligo di presentazione si riduce in concreto ad una clausola di stile, giacché, in presenza di manifestazioni violente, difficilmente potrebbe considerarsi non necessaria la prescrizione dell'obbligo anzidetto al fine di garantire l'osservanza del divieto e prevenire il ripetersi di episodi violenti. Inoltre, l'obbligo della motivazione sull'urgenza si impone nei soli casi in cui si presume che il provvedimento potrebbe avere esecuzione prima dell'intervento del magistrato, ossia nelle ipotesi in cui si prevedono competizioni sportive nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida da parte del giudice. Tuttavia, qualora intercorra un notevole lasso di tempo tra il fatto che ha dato origine alla misura e la sua concreta applicazione, senza che l'interessato sia stato ulteriormente segnalato per episodi violenti, l'autorità amministrativa ha il dovere di motivare sull'attualità della pericolosità sociale del soggetto sottoposto alla misura. Il giudice della convalida, a sua volta, deve dimostrare di avere controllato l'osservanza delle condizioni richieste dalla legge per l'imposizione della misura e, sia pure per relationem, deve dare conto del controllo effettuato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FE. Fa. , nato a (OMESSO);

avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma dell'8 maggio del 2007;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.

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