Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9256 del 7 settembre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:9256CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la facolta`, riconosciuta alla parte, di stare in giudizio di persona, a norma dell`art. 3 della legge 23 dicembre 1966 n. 147, non dispensa la parte stessa dal rispettare le regole processuali che detta legge impone di osservare, tra le quali quella che richiede, a pena di inammissibilita`, che il ricorso per cassazione contenga l`esposizione sommaria dei fatti della causa, ex art.  366 n. 3 c.p.c., ne` consente al giudice una valutazione meno rigorosa del rispetto di tale regola processuale, trattandosi di prescrizione volta a garantire alla controparte il diritto ad un contraddittorio regolarmente instaurato e compiutamente impostato negli esatti termini della controversia ed a far conoscere con sufficiente precisione i profili di fatto e le questioni di diritto sui quali la parte istante abbia impostato la domanda.

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