Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15774 del 4 aprile 2003

ECLI:IT:CASS:2003:15774PEN

Massima

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Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, alteri i dati contenuti in un atto pubblico, attestando falsamente la posizione assicurativa di un soggetto al fine di consentirgli di ottenere indebitamente un beneficio pensionistico, commette il reato di falsità in atti pubblici, essendo l'atto così formato idoneo a provare il diritto attestato come esistente. Tale condotta, realizzata in concorso con il soggetto che abbia versato somme di denaro al pubblico ufficiale o lo abbia contattato senza giustificato motivo, integra altresì il reato di corruzione. La dichiarazione di prescrizione di un reato connesso, come la tentata truffa, non esclude l'applicabilità dell'aggravante della finalità di profitto, in quanto rimane accertata la preordinazione dell'iter criminoso. Le circostanze attenuanti generiche, se ritenute equivalenti alle aggravanti, non comportano necessariamente la prevalenza sulle stesse, essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice la relativa valutazione. Il risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, è dovuto anche in assenza di una determinazione scritta da parte della parte civile, purché la motivazione del giudice sia adeguata e logicamente corretta.

Sentenza completa

IN FATTO Il tribunale di Milano, con sentenza in data 29.1.2001, a seguito di giudizio con il rito abbreviato, condannava B. G., per i reati unificati di cui agli artt. 321, 319 bis, 61, n. 2 (capo 1) e agli artt. 476 e 479 c. p. (capo 3), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, con declaratoria di non doversi procedere per il reato di tentata truffa (capo 2), per intervenuta prescrizione; B. A., veniva condannato per analoghi reati di corruzione aggravata e di falso in atto pubblico, nonché di truffa consumata, alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione. Pena sospesa. Risarcimento dei danni a favore dell'Inps, quantificati in lire 10.000.000 ciascuno. Le imputazioni traevano origine da un pregresso procedimento relativo ad irregolarità commesse da dipendenti dell'INPS, che avvalendosi del sistema informatico ARPA, avevano alterato la posizione c…

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