Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 298 del 2014

ECLI:IT:TARBO:2014:298SENT

Massima

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L'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'amministrazione comunale deve essere adeguatamente motivata, esplicitando le ragioni della ritenuta effettiva compatibilità dell'intervento edilizio con gli specifici valori paesaggistici dei luoghi, fornendo tutti gli elementi utili al riscontro dell'idoneità dell'istruttoria, dell'apprezzamento delle varie circostanze di fatto rilevanti e della non manifesta irragionevolezza del giudizio formulato circa la prevalenza di un valore in conflitto con quello tutelato in via primaria. L'insufficienza della motivazione, costituendo un vizio di legittimità dell'atto, ne giustifica l'annullamento da parte dell'autorità statale investita della verifica in sede di controllo. Anche in presenza di una pianificazione attuativa, sia paesistica che urbanistica, l'amministrazione comunale non è esonerata dall'obbligo di motivare adeguatamente l'autorizzazione paesaggistica, in quanto la compatibilità ambientale non può prescindere dalle caratteristiche concrete dell'opera da realizzare, non essendo definite in dettaglio nella pianificazione le specifiche caratteristiche degli interventi edilizi ammissibili. La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica non determina l'illegittimità del provvedimento quando l'interessato abbia comunque avuto conoscenza del procedimento, in quanto in tal caso le esigenze partecipative sono state soddisfatte. Inoltre, il vizio di carenza di motivazione dell'autorizzazione paesaggistica, per le sue caratteristiche, si sottrae ad apporti del privato suscettibili di colmare la lacuna, sicché la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non inficia la legittimità del provvedimento di annullamento, in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Sentenza completa

N. 00894/2003
REG.RIC.

N. 00298/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00894/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 894 del 2003, proposto da:
Bagno Ricci di ((omissis)) e C. S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro

Soprintendenza Beni Culturali e Architettonici di Ravenna, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Bologna, via ((omissis)) 4;
Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Bologna, Strada Maggiore 31;

per l'annullamento

del…

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