Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12250 del 20 dicembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:12250PEN

Massima

Massima ufficiale
La mancanza o l'indecifrabilità della firma del giudice o del cancelliere nella copia notificata di un atto non è causa di nullità, in quanto l'autenticità dell'atto è garantita dal fatto stesso della notifica e dalla responsabilità che assume l'organo notificatore per quanto concerne sia la conformità della copia all'atto originale, sia la sua provenienza dall'organo competente da cui promana.

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