Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1453 del 10 aprile 1995
ECLI:IT:CASS:1995:1453PEN
Massima
Massima ufficiale
In sede di riesame del provvedimento restrittivo, è fatto divieto al tribunale del riesame di sostituire nuove e diverse esigenze cautelari a quelle fatte valere nella richiesta del P.M. e poste a base dell'ordinanza applicativa del G.I.P.. Ciò è conforme alla natura accusatoria del nuovo processo penale e discende dal principio fissato dall'art. 291 cod. proc. pen. che stabilisce la dipendenza della decisione del giudice dalla richiesta del Pubblico Ministero per quanto riguarda l'applicazione delle misure, principio che trova applicazione anche in sede di revoca e sostituzione delle misure e corrisponde ai criteri generali in tema di appello, alla cui natura la richiesta di riesame è in qualche modo riferibile. Il divieto infine è coerente con il principio generale del "favor libertatis" che, in attuazione dell'art. 13 della Costituzione, deve ritenersi sotteso all'intera disciplina delle misure cautelari personali coercitive.
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