Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6094 del 4 giugno 1991

ECLI:IT:CASS:1991:6094PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di lottizzazione abusiva di terreni si realizza solo se la attivita` lottizzatoria sia abusiva e la abusivita` e` esclusa ogni qual volta la lottizzazione sia autorizzata dalla autorita` competente, senza che sia consentito al giudice penale disapplicare l'atto autorizzativo, a meno che esso non sia inesistente o invalido.    da vedere: Sen 07/06/1989 2766 sez 1 Civ Sen 26/09/1989 12909 sez 3 Pen Sen 03/10/1988 9633 sez 2 Pen

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