Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1550 del 6 marzo 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1550CIV

Massima

Massima ufficiale
L'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art.. 395 n.. 4 cod. proc. civ., di una sentenza resa dalla suprema corte in materia di elezioni amministrative comunali, a prescindere da ogni questione sull'applicabilità di detta norma alle pronunce della corte medesima (ovvero sul dubbio della sua costituzionalità, ove venga interpretata in senso negativo di tale applicabilità), deve essere dichiarata inammissibile per tardività, qualora sia stata notificata dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza stessa mediante deposito in cancelleria, tenuto conto che la suddetta revocazione è regolata dalle norme che disciplinano la forma ed i tempi del ricorso per cassazione, con decorrenza dalla notificazione o dalla pubblicazione della sentenza impugnata, e, quindi, vertendosi in materia elettorale, resta soggetta, oltre al termine breve di venti giorni dalla notificazione della sentenza stessa, al termine annuale di decadenza di cui all'art.. 327 cod. proc. civ. ridotto alla metà (art.. 82/3 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.. 570, nel testo introdotto dall'art.. 1 della legge 23 dicembre 1966 n.. 1147).

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