Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13440 del 12 settembre 2003

ECLI:IT:CASS:2003:13440CIV

Massima

Massima ufficiale
Nell'appalto di opere pubbliche, la mancata tempestiva iscrizione nel registro di contabilità, da parte dell'appaltatore, di riserva intesa ad ottenere il riconoscimento di maggiori costi sostenuti per le opere eseguite (nella specie, per lavori di sbancamento), ne comporta la decadenza dal diritto al pagamento a norma dell'art. 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, e preclude la proposizione dell'azione di arricchimento, la quale è connotata dal requisito della sussidiarietà.

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