Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 28945 del 3 luglio 2014

ECLI:IT:CASS:2014:28945PEN

Massima

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Il giudice, nell'esercizio della propria funzione giurisdizionale, è tenuto a correggere gli errori materiali eventualmente contenuti nelle proprie decisioni, al fine di assicurare la correttezza formale e sostanziale del provvedimento. L'articolo 130 del codice di procedura penale consente al giudice di procedere d'ufficio alla correzione di tali errori, senza necessità di una specifica richiesta di parte, in quanto la correttezza e l'integrità del provvedimento giurisdizionale rappresentano un interesse pubblico primario, a tutela della certezza del diritto e del corretto svolgimento del processo. La correzione dell'errore materiale, pertanto, non costituisce una mera formalità, ma un dovere del giudice volto a garantire l'esatta applicazione della legge e l'effettività della tutela giurisdizionale. Tale potere-dovere di correzione si estende a qualsiasi tipo di errore meramente materiale, come ad esempio un'errata indicazione del luogo di trasmissione degli atti, senza che ciò comporti una modifica della sostanza della decisione già adottata. La tempestiva correzione dell'errore materiale, inoltre, consente di evitare possibili conseguenze pregiudizievoli per le parti e di assicurare il corretto svolgimento del procedimento giudiziario.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio - Presidente

Dott. GALLO Domenico - Consigliere

Dott. TADDEI Margherita - Consigliere

Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

La Corte, visti gli atti, la sentenza ed il decreto del Presidente di questa sezione;

sentita la relazione del Consigliere dott. Geppino Rago;

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Riello che ha concluso per la correzione dell'errore materiale;

Vista la sentenza n 11844 emessa da questa seconda sezione penale

nella udienza camerale del 10/12/2013 e relativa al ricorso n.

32343/2012 R.G., proposto da:

(OMISSIS).

OSSERVA

Rilevato che, per mero …

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