Cassazione civile Sez. I sentenza n. 996 del 17 febbraio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:996CIV

Massima

Massima ufficiale
Poiché la domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art.. 96 cod. proc. civ. può essere formulata esclusivamente, sia per l'an che per il quantum, innanzi al giudice investito del procedimento dal cui esito si pretenda dedurre l'indicata responsabilità e la proposizione di tale domanda non importa alcuna sostanziale alterazione dell'oggetto della lite, in ipotesi di esecuzione di sentenza di primo grado, iniziata e compiuta, senza la normale prudenza, nel corso del giudizio di appello relativo a detta sentenza, l'istanza risarcitoria può e deve essere proposta nel corso dello stesso giudizio, senza che siano opponibili preclusioni di sorta.

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