ECLI:IT:CDS:1996:1276SENT
FATTO
Con la sentenza in epigrafe il TAR per il Lazio accolse il ricorso del Sig. ((omissis)) contro il decreto del Ministero della difesa 11/12/1979, con cui era stata respinta la domanda di obiezione di coscienza dell'interessato.
Dopo aver rigettato il primo motivo, riguardante un preteso vizio di intempestività della decisione, il TAR accolse il secondo motivo, sotto l'aspetto della ritenuta illogicità della motivazione:
quest'ultima aveva fatto richiamo a informazioni ufficiali (in concreto assunte tramite la legione dei carabinieri di Brescia con nota 26 febbraio 1979) dalle quali era emerso "che il giovane non ha manifestato un comportamento coerente con gli ideali cui la legge si ispira".
La nota dei carabinieri aveva in effetti riferito "che l'interessato frequenta giovani dediti all'uso di sostanze stupefacenti, è elemento dal carattere impulsivo che non disdegna la violenza ed il suo modo di agire contrasta con la richi…
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