Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12284 del 18 dicembre 1975

ECLI:IT:CASS:1975:12284PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 3 della Costituzione, relativo alla eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, non può considerarsi in alcun modo violato dalla parità di trattamento punitivo stabilita dagli artt. 217, 219 della legge fallimentare in riferimento ai casi in cui sia stato causato un danno patrimoniale di speciale tenuità ed in quelli in cui non sia stato causato alcun danno. Tenendo presente l'anzidetto principio, per cui l'art. 217 legge fallimentare configura indubbiamente un reato di pericolo, è evidente che l'interpretazione giurisprudenziale in base alla quale viene ritenuta applicabile l'attenuante di cui all'art. 219 della stessa legge, sia ai casi in cui i fatti di bancarotta abbiano cagionato un danno di speciale tenuità, che a quelli che non abbiano cagionato alcun danno, è ispirata da innegabile favor rei e non lede in alcun modo il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 la Costituzione. La relativa questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

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